Sez. 2, Sentenza n. 50343 del 03/12/2015 Cc. (dep. 22/12/2015) Rv. 265395 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Modifiche apportate dalla legge n.47 del 2015 - Art.274 lett.C) cod. proc. pen. - Requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato - Onere di motivazione specifico - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett.C), cod.proc.pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n.47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui è onere del giudice motivare sull'esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 n. 3, Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)