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Sez. 3, Sentenza n. 49318 del 27/10/2015 Cc. (dep. 15/12/2015) Rv. 265623 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. - Requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato - Espressa previsione - Valenza - Onere di motivazione tenuto conto della distanza del "tempus commissi delicti" - Sussistenza già precedentemente alla modifica normativa.
Stato
decisa il 2015-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265623-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, ha introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., accanto al requisito della concretezza, quello dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, individuabile nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)