Sez. 2, Sentenza n. 47891 del 07/09/2016 Cc. (dep. 11/11/2016) Rv. 268366 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Modifiche apportate dalla legge n.47 del 2015 - Requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato - Nozione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva ritenuto la sussistenza dell'attualità del "periculum libertatis" dell'indagata per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, in considerazione del mai interrotto rapporto di fiducia intrattenuto con il coindagato, che portava a ritenere che fosse nuovamente disponibile per l'attivazione di nuove interposizioni fittizie proponibili, anche in costanza di detenzione di quest'ultimo, da persone a lui vicine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)