Sez. 2, Sentenza n. 19025 del 27/09/2016 (Rv. 641561 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE | Richiesta cumulativa, anche a seguito di riunione di giudizi, di compensi per la trattazione di affari civili e penali - Procedimento di cui alla l. n. 794 del 1942 (applicabile "ratione temporis") - Inapplicabilità - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE
Il procedimento previsto dagli artt. 28 e ss. della l. n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato non è applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla menzionata legge: in tali ipotesi, il rito ordinario di cognizione, che è il solo consentito per le prestazioni penali, prevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimento va definito con sentenza, soggetta all'appello e non al ricorso straordinario per cassazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)