Sez. 2, Sentenza n. 3772 del 20/04/1996 (Rv. 497194 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Prestazioni giudiziali in materia civile e prestazioni di altra natura - Pagamento relativo - Cause cumulative istituite da avvocati e procuratori nei confronti dei clienti - Giudizio ordinario di cognizione - Sentenza appellabile.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Le cause istituite dagli avvocati e dai procuratori per ottenere cumulativamente dai clienti il pagamento di emolumenti relativi a prestazioni giudiziali in materia civile e a prestazioni di altra natura devono essere trattate non già con il rito speciale di cui agli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n. 794, ma nelle forme previste per il giudizio ordinario di cognizione e vanno definite con provvedimenti aventi valenza così formale come sostanziale di sentenza e perciò passibili non già di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione, ma di appello.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)