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Sez. L, Sentenza n. 2331 del 21/03/1990 (Rv. 466092 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466092-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - LIMITI.*

Con riguardo al cumulo, con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, della pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153, dopo aver individuato la quota cumulabile nella metà della parte eccedente il trattamento minimo, pone il tetto di lire 100.000 come limite non superabile nemmeno dalla somma fra il trattamento minimo e detta metà della parte eccedente, ferma restando l'intangibilità (e quindi cumulabilità) dei sopravvenuti aumenti dei minimi pensionistici, ancorché superiori a quel tetto. (Conf 8742/87, mass n 456145; (Conf 167/87, mass n 449937; (Conf 6438/86, mass n 448614; (Conf 5068/84, mass n 436878; (Conf 2381/84, mass n 434422).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)