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Sez. L, Sentenza n. 5068 del 10/10/1984 (Rv. 436878 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULO DELLA RETRIBUZIONE CON IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - LIMITE - DISCIPLINA EX ART. 20, COMMA PRIMO, LEGGE N. 153/1969 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1984-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436878-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULO DELLA RETRIBUZIONE CON IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - LIMITE - DISCIPLINA EX ART. 20, COMMA PRIMO, LEGGE N. 153/1969 - PORTATA.*

In tema di limiti alla cumulabilità della pensione con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, il primo comma dell'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153, dopo aver individuato nella metà della parte eccedente il trattamento minimo la quota di pensione non cumulabile con la retribuzione, introduce un ulteriore limite per l'ipotesi che la quota ritenuta cumulabile per effetto della prima operazione superi lire centomila, assegnando a tale cifra il valore di un limite massimo insuperabile, che opera sia rispetto al cinquanta per cento della quota eccedente il minimo sia rispetto allo importo rappresentato dalla somma del trattamento minimo con la metà della quota eccedente. (Conf 2381/84, mass n 434422; (Conf 2318/84, mass n 434358; (contra 5344/83, mass n 430259; (contra 4035/83, mass n 428985).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)