Sez. 3, Sentenza n. 21 del 11/01/1988 (Rv. 456689 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - SANATORIA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - SANATORIA.*
A differenza di quanto si verifica con il rito ordinario, la introduzione del giudizio di appello nel rito del lavoro consegue al deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale territorialmente competente, restando estranea la fase successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, la quale tende alla produzione di altri ed ulteriori effetti, tra cui l'instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che ove l'appello sia stato tempestivamente depositato in cancelleria (nel termine breve di cui all'art. 434, secondo comma, od in quello lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.), la nullità della successiva notificazione per essere stata eseguita presso il procuratore costituito invece che nel domicilio dichiarato all'atto della notifica della sentenza di primo grado (art. 330 cod. proc. civ.), non comporta la inammissibilità dell'appello ma soltanto l'esigenza della rinnovazione della notificazione medesima ex art. 291 cod. proc. civ., qualora l'appellato non si sia costituito. (Conf 352/87, mass n 450100; (Conf 5963/84, mass n 437629; (Conf 3699/84, mass n 435690; (Conf 4388/83, mass n 429300).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)