diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3699 del 23/06/1984 (Rv. 435690 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - NOTIFICAZIONE - INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO, NEL RITO DEL LAVORO - MODALITÀ - IRREGOLARITÀ O NULLITÀ DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435690-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - NOTIFICAZIONE - INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO, NEL RITO DEL LAVORO - MODALITÀ - IRREGOLARITÀ O NULLITÀ DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - CONSEGUENZE.*

L'introduzione del giudizio di appello, nel rito del lavoro, consegue al tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, mentre l'irregolarità o la nullità della successiva notificazione del ricorso medesimo, con il decreto di fissazione dell'udienza, non determina inammissibilità dell'impugnazione, ma, ove non sanata dalla Costituzione dell'appellato, impone l'ordine di rinnovazione della notifica, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ.. (Conf 4388/83, mass n 429300; (Conf 4367/83, mass n 429269; (Conf 3344/83, mass n 428253).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)