Sez. 1, Sentenza n. 13138 del 28/12/1995 (Rv. 495220 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA | Vizio della notifica determinante nullità assoluta - Rilievo da parte della Commissione tributaria centrale - Rinvio al giudice di appello - Necessità - Rinnovazione della notifica a cura dell'ufficio onerato - Rilievo da parte della Corte di Cassazione - Rinvio della causa alla Commissione tributaria di secondo grado - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA
Nel sistema del contenzioso tributario, i vizi della notificazione dell'appello non sono addebitabili all'appellante, in quanto gli adempimenti successivi alla presentazione dell'appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata sono a carico di tale segreteria, che cura l'effettuazione della notifica, senza che per tale attività siano previsti termini ovvero sia ipotizzabile alcuna decadenza. Pertanto, nel caso in cui la Commissione tributaria centrale rilevi un vizio della notificazione dell'appello che ne determini la nullità assoluta (nella specie, per essere stata tentata la notifica al precedente indirizzo del contribuente, nonostante questi avesse già comunicato, con raccomandata, all'ufficio la variazione del domicilio), non può limitarsi a dichiarare tale nullità (nonché quella del procedimento e della decisione di secondo grado), ma deve disporre il rinvio al giudice competente per il giudizio di appello, al fine di consentirne una nuova celebrazione, previa la rinnovazione della notifica dell'atto di appello, a cura dell'ufficio onerato dell'adempimento, e la rituale costituzione del contraddittorio. Qualora la Commissione centrale, nonostante l'accertamento dell'indicato vizio, non provveda al rinvio e decida nel merito, compete alla Corte di Cassazione - in sede di ricorso - annullare la relativa pronunzia e rimettere la causa direttamente alla Commissione Tributaria di secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)