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Sez. U, Sentenza n. 836 del 11/02/1982 (Rv. 418661 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI AGENTE DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - CONTROVERSIA RELATIVA A TALE RAPPORTO - INCLUSIONE NELLA DISCIPLINA DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - COMPROMESSO - DIVIETO - ESCLUSIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1982-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418661-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI AGENTE DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - CONTROVERSIA RELATIVA A TALE RAPPORTO - INCLUSIONE NELLA DISCIPLINA DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - COMPROMESSO - DIVIETO - ESCLUSIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI.*

Le controversie inerenti ad un rapporto di Agenzia, per il caso in cui la qualità di agente venga assunta da una società di capitali, esulano dalla previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., e, quindi, non rientrano fra quelle per cui sussiste il divieto di compromesso (art. 806 cod. proc. civ.), tenuto conto che la suddetta società postula, istituzionalmente, un'organizzazione che trascende l'opera personale della singola persona fisica. Pertanto, ai sensi della convenzione di new York del 10 giugno 1958 sulla esecuzione ed il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere (ratificata con legge 19 gennaio 1968 n. 62), la quale trova applicazione anche quando uno solo degli stati cui appartengono le parti contraenti abbia ad esso aderito, la giurisdizione del giudice italiano, in ordine alle suddette controversie, deve ritenersi validamente derogabile in forza di clausola compromissoria per arbitrato estero, purché la clausola stessa, che, in deroga allo art. 1341 cod. civ., non abbisogna di specifica approvazione per iscritto, risulti da un documento firmato dalle parti, ovvero da uno scambio di lettere e telegrammi, secondo requisiti formali da accertare in base alle Disposizioni dell'art. 26 delle preleggi (artt. II e V della citata convenzione). (V 6323/80, mass n 410064; (V 5378/80, mass n 409256; (V 4746/79, mass n 401322; (V 2969/73, mass n 366632).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742, Preleggi art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)