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Sez. 4 - , Sentenza n. 37785 del 11/12/2020 Ud. (dep. 30/12/2020) Rv. 280165 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Conclusioni peritali - Valutazione difforme del giudice - Ammissibilità - Condizioni - Obbligo di motivazione sull'errata percezione dei dati storici - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280165-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE

In tema di prova, il giudice, qualora si discosti dalle conclusioni del perito, è tenuto a motivare il proprio convincimento con criteri che rispondano ai principi scientifici oltreché logici, ed in particolare, sviluppandosi l'"iter" diagnostico dei periti attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, ovverossia la percezione dei dati storici e il successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, è su tale percezione che il giudice deve portare la sua indagine, discostandosi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basino su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando l'"iter" logico dei periti, rende inattendibili le loro conclusioni. (Fattispecie relativa a perizia sull'inidoneità a testimoniare di persona minore di anni dieci).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 508

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)