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Sez. 2, Sentenza n. 43923 del 11/10/2013 Ud. (dep. 28/10/2013) Rv. 257313 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1930) - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA | Valutazione del giudice - Dissenso dalle conclusioni del perito - Ammissibilità - Obbligo di motivazione - Necessità - Contenuto del vaglio critico - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257313-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1930) - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA

Nel valutare la perizia psichiatrica, il giudice, quale "peritus peritorum", per discostarsi dalle conclusioni dei periti che ritenga inattendibili, ha l'obbligo di motivare il proprio contrario avviso ed, in particolare, in relazione alla diagnosi peritale, di esaminare l'iter diagnostico seguito dai periti e verificare se la conclusione da questi raggiunta sia fondata su dati fattuali corretti. (Fattispecie relativa a persona imputata di vari furti e ritenuta in perizia incapace di intendere e di volere perché affetta da cleptomania, nella quale i giudici di merito, con un percorso argomentativo condiviso dalla Corte, avevano disatteso le conclusioni del perito, in ragione di una serie di comportamenti del soggetto, incompatibili con la diagnosi di impulso irrefrenabile al furto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)