Sez. 1, Sentenza n. 2352 del 10/10/1985 Ud. (dep. 22/03/1986) Rv. 172210 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - PER USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - DESTINAZIONE ALLO SPACCIO - QUANTITATIVO MODICO - NOZIONE - CARATTERE UNITARIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FIGURA DELL'UTILIZZATORE SPACCIATORE - TRATTAMENTO NORMATIVO.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - PER USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - DESTINAZIONE ALLO SPACCIO - QUANTITATIVO MODICO - NOZIONE - CARATTERE UNITARIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FIGURA DELL'UTILIZZATORE SPACCIATORE - TRATTAMENTO NORMATIVO.*
La nozione di "modica quantità" di droga - rilevante ai fini sia della sussistenza dell'esimente dell'uso personale non terapeutico che della individuazione del limite scriminante le attività illecite minori da quelle maggiori - non ha carattere unitario, ma è ancorata a diversi, ed eventualmente progressivi parametri di valutazione, di cui il primo ha natura soggettiva ed è basato sulle proprietà tossiche della sostanza in relazione alla personalità fisiopsichica del detentore, mentre il secondo, di carattere oggettivo, va effettuato con riferimento al quantitativo necessario per non più di qualche giorno per un paio di soggetti in stato di tossicomania di medio grado, con la conseguenza che nell'ipotesi dello spacciatore, che utilizzi al contempo per uso personale la droga di cui sia stato trovato in possesso, l'individuazione della soglia scriminante le attività illecite ex artt. 72 e 71 della legge n. 685 del 1975, va effettuata con esclusivo riferimento al quantitativo eccedente l'uso personale e sulla sola base del criterio oggettivo sopra indicato. (V mass n 140335; (V mass n 154011; (contra mass n 147393; (contra mass n 145964; (contra mass n 159581; (contra mass n 161891).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)