Sez. 5, Sentenza n. 11082 del 12/05/2006 (Rv. 590536 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 - Rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari - Requisiti - Provvedimento esplicito - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, include, tra gli atti suscettibili di impugnazione, alla lettera h), anche <<il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari>>. Tuttavia, a differenza di quanto previsto alla lettera g), ove il rifiuto di restituzione delle imposte ed accessori può essere sia espresso sia tacito, per rientrare nella previsione menzionata, il diniego della definizione agevolata deve essere esplicito, non essendo prevista l'impugnazione di un provvedimento implicito (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità - perché dipendente da un motivato accertamento di fatto, consistente nella valutazione del contenuto di un documento - la pronuncia del giudice di merito che aveva affermato la autonoma impugnabilità della "nota" con la quale l'ufficio finanziario dava al contribuente notizia "della reiezione della domanda di definizione della lite" ex art. 2 -quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, in materia di INVIM, sulla base della considerazione che, a prescindere dalla veste formale assunta dal provvedimento, questo positivamente incideva sul rapporto tributario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)