Sez. L, Sentenza n. 3208 del 24/05/1984 (Rv. 435250 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - TUTELA OBBLIGATORIA, TUTELA REALE E DISCIPLINA EX ART. 2118 COD. CIV. - AMBITI DI APPLICAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - TUTELA OBBLIGATORIA, TUTELA REALE E DISCIPLINA EX ART. 2118 COD. CIV. - AMBITI DI APPLICAZIONE.*
La disciplina limitativa dei licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604 del 1966, che accorda la cosiddetta tutela obbligatoria (riassunzione o penale risarcitoria) ai lavoratori licenziati senza giusta causa o giustificato motivo trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro (imprenditori o non) che occupino complessivamente più di trentacinque dipendenti, mentre la intensificata tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno)di cui alla legge n. 300 del 1970 riguarda soltanto le imprese che abbiano una particolare articolazione organizzativa e territoriale in unità produttive occupanti, in settori commerciali ed industriali, più di quindici dipendenti e, in quello agricolo, più di cinque, considerandosi, al fine del computo, unitariamente le singole articolazioni aziendali con Sede nello stesso comune. Fuori di tale campo, invece, per i datori di lavoro che occupino fino a trentacinque dipendenti complessivamente e per i datori imprenditori con unità produttive con meno di sedici lavoratori occupati, continua ad avere vigore residuale il regime del recesso ad nutum ex art. 2118 cod. civ.. (V 200/84, mass n 432456; (V 5943/83, mass n 430773; (V 3490/81, mass n 414084; (V 5058/78, mass n 394815).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)