Sez. 3, Ordinanza n. 7248 del 25/03/2009 (Rv. 607039 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Sentenza di appello - Sospensione dell'esecuzione - Spese del relativo procedimento - Liquidazione - Spettanza alla Corte di cassazione - Sussistenza - Fondamento - Produzione dei documenti relativi all'incidente di sospensione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Spetta alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell'art. 385 cod. proc. civ., con la sentenza di rigetto, sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell'art. 373 cod. proc. civ., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)