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Sez. 1, Sentenza n. 16121 del 22/07/2011 (Rv. 619162 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE | Spese del procedimento - Liquidazione - Spettanza - Al giudice di legittimità - Pronuncia resa dal giudice investito dell'istanza di sospensione ex art. 373 cod. proc. civ. - Rimedi - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619162-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE

La liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza, prevista dall'art. 373 cod. proc. civ., spetta al giudice di legittimità e non al giudice di appello (ad eccezione della cassazione con rinvio al giudice del merito, al quale competerà la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione); pertanto, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dalla parte soccombente avverso il provvedimento - assunto in sede di reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata di ricorso per cassazione - di condanna alle spese, poiché, per la sua natura provvisoria, esso è destinato ad essere assorbito all'esito del giudizio di legittimità in cui, con la decisione definitiva, verranno individuate le effettive posizioni delle parti, quali vittoriose o soccombenti e potrà essere richiesta la liquidazione o la ripetizione delle spese.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)