Sez. 1, Sentenza n. 1932 del 06/03/1999 (Rv. 523912 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI | Utilizzazione a fini tributari e trasmissione all'Ufficio IVA di documentazione da parte della Guardia di Finanza - Autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Necessità - Condizione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI
In tema di IVA, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, prevista dall'art. 63 del d. P. R. 26 settembre 1972, n. 633, per la utilizzazione a fini tributari e la trasmissione agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di documenti, dati e notizie penalmente rilevanti, è necessaria solo se tali elementi siano stati acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'esercizio di attività di polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)