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Sez. 2, Sentenza n. 679 del 14/02/1977 (Rv. 384253 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA LEGALE - DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE DELLA CONTROPARTE - IDONEITA.*
Stato
decisa il 1977-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384253-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA LEGALE - DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE DELLA CONTROPARTE - IDONEITA.*

A seguito della sentenza costituzionale 15 dicembre 1967, n 139, il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto per morte o impedimento del procuratore decorre dalla conoscenza legale di tale evento, risultante, cioe, da dichiarazioni, comunicazioni o certificazioni avvenute in corso di causa. Tale conoscenza si realizza anche se la dichiarazione di tale evento provenga dal procuratore costituito della parte avversa a quella che ha subito l'evento stesso. (V 3866/75, mass n 378111; (V 1991/75, mass n 375698).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)