Sez. 1, Sentenza n. 7210 del 23/07/1998 (Rv. 517422 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Diritto all'indennizzo ex legge n. 2359 del 1865 - Condizioni - Differenze dal risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. - Titolare del diritto all'indennizzo - Individuazione - Criteri.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Il diritto all'indennizzo - previsto dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 per i danni che possano derivare al privato in conseguenza della legittima realizzazione di un'opera pubblica - si fonda sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che questo ne sia indennizzato. Esso, pertanto, presupponendo un atto legittimo della P.A., si distingue dal risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., il quale ultimo presuppone, invece, il fatto doloso o colposo della stessa P.A. Ne deriva che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo in oggetto, devono sussistere le tre condizioni, consistenti nell'attività lecita della P.A., nell'imposizione di un servitù o nella produzione di un danno avente carattere permanente (che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto), nel nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno. Inoltre, quanto alla posizione soggettiva cui deve aversi riguardo per individuare il titolare del diritto all'indennizzo del citato art. 46, essa è quella che deriva dal rapporto tra il proprietario ed il bene contiguo all'opera pubblica realizzata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)