Sez. 1, Sentenza n. 18172 del 09/09/2004 (Rv. 576916 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Indennizzo ex art. 46 legge n. 2359 del 1865 - Opera stradale - Pregiudizio derivante da immissioni prodotte dall'incremento del traffico in zone limitrofe - Nesso di causalità con l'opera pubblica - Sussistenza - Esclusione - Eventuale responsabilità aquiliana - Configurabilità - Presupposti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
L'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 va riconosciuto nei casi in cui la compromissione del valore di un immobile - quindi anche la riduzione della godibilità di un appartamento nella sua destinazione abitativa (la quale ha riflessi negativi sul prezzo di mercato) - sia effetto dell'opera pubblica, e tale nesso causale sussiste quando la menomazione di una o più facoltà (non marginali) del diritto dominicale sia conseguenza dell'esecuzione e della presenza dell'opera pubblica, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione per la quale è stata progettata e realizzata; ne deriva che, rispetto ad opera stradale, il predetto nesso è ravvisabile per gli scuotimenti, le vibrazioni, gli impoverimenti di luce ed aria, i rumori e le esalazioni nocive prodotte dalle strutture della costruzione o dagli automezzi che se ne avvalgono, non anche per le immissioni determinate dall'accentuazione del traffico nelle aree limitrofe, in cui l'opera medesima si inserisce con attitudine a creare un percorso più breve o più scorrevole, come tale preferibile da un maggior numero di utenti, giacché questi ultimi effetti integrano un pregiudizio meramente occasionato dall'opera stradale e dal suo uso, ma direttamente riferibile alle scelte della pubblica amministrazione nella gestione del territorio e della viabilità, e, dunque, potrebbero essere forieri della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione stessa ove sia incorsa in colposa violazione dei diritti altrui, con inosservanza del principio del "neminem ledere", non dell'obbligazione indennitaria di cui all'art. 46 cit.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)