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Sez. 5, Sentenza n. 8054 del 18/04/2005 (Rv. 580940 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma primo, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 - Immobili nella disponibilità degli Istituti autonomi per le case popolari - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580940-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma primo, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del DPR n. 917 del 1986 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali), purchè destinati esclusivamente - fra l'altro - allo "svolgimento d'attività assistenziali", non spetta agli Istituti autonomi per le case popolari, relativamente agli immobili di edilizia residenziale pubblica. Da un lato, infatti, il carattere "patrimoniale" dell'imposta medesima (Corte Cost. nn. 113/1996 e 119/1999) - dovuta in misura predeterminata in relazione a fabbricati e terreni posseduti, senza alcun riferimento ad indici di produttività - esclude che l'esenzione di un'intera categoria d'immobili (quale quella in esame) possa arguirsi dalla loro pretesa destinazione "esclusiva" allo svolgimento ai attività assistenziale; dall'altro, il beneficio dell'esonero non consegue al solo fatto che l'immobile sia destinato esclusivamente ad attività assistenziale, essendo anche necessaria l'utilizzazione diretta di esso, a tal fine, da parte dell'ente possessore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., DPR 31/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)