Sez. 5, Sentenza n. 18549 del 04/12/2003 (Rv. 568653 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione, ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili destinati, dai soggetti ivi indicati, esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali - Spettanza - Condizioni - Utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore ed esclusiva destinazione di esso ad attività non produttive di reddito - Necessità - Conseguenze - Agenzie territoriali per la casa - Locazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata - Spettanza del beneficio - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del dPR n. 917 del 1986 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), purché destinati esclusivamente - fra l'altro - allo "svolgimento di attività assistenziali", esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Ne consegue che il beneficio non spetta alle Agenzie territoriali per la casa (istituite, nella fattispecie, con legge della Regione Piemonte 26 aprile 1993, n. 11, e subentrate agli I.A.C.P.), atteso, da un lato, che nell'attuazione dell'istituzionale destinazione alla locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata non è ravvisabile un utilizzo diretto degli immobili stessi da parte delle dette A.T.C., e, dall'altro, che il godimento degli immobili da parte dei cittadini meno abbienti o bisognosi è assoggettato al pagamento di pigioni - sia pure inferiori a quelle di mercato - remunerative del capitale investito (cfr. art. 21 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165), con conseguente esclusione anche della seconda condizione sopra indicata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 21 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 26/04/1993 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)