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Sez. 4, Sentenza n. 31296 del 17/05/2005 Ud. (dep. 19/08/2005) Rv. 231658 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro committente - Obbligo di cooperazione e coordinamento con l'appaltatore al fine della prevenzione di infortuni - Esenzione quando trattasi di rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231658-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

L'esenzione del datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 7, comma terzo, seconda parte, del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro, quando trattasi dei "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottarsi nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. Non può quindi considerarsi come rischio specifico, ai fini dell'applicabilità della suddetta norma, quello che debba essere fronteggiato con l'impedire lo stazionamento di persone nel raggio di azione di una macchina potenzialmente pericolosa (nella specie, escavatore munito di benna) essendo tale pericolo riconoscibile da chiunque, indipendentemente dalla sue specifiche competenze.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)