Sez. 1, Sentenza n. 3130 del 03/03/2001 (Rv. 546173 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO | Declaratoria di adozione con procedura semplificata ex art. 44 lett. c legge 84/1983 - Successiva richiesta di adozione "legittimante" ex art. 7 ss stessa legge da parte degli stessi adottanti - Rigetto in sede di merito - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO
Il decreto con il quale la Corte di appello abbia confermato il provvedimento del tribunale per i minorenni di rigetto di un'istanza di adozione speciale avanzata dagli adottanti di un minore già da essi adottato con la procedura semplificata di cui all'art. 44 lett. c della legge 184/1983 (istanza motivata in ragione di una prospettata sopravvenienza di una condizione di abbandono da parte del genitore naturale dell'adottato, ma motivatamente rigettata dai due collegi di merito atteso che l'abbandono avrebbe dovuto, in tesi, preesistere alla "constata impossibilità di affidamento preadottivo" che giustifica l'adozione cd. "non legittimante" di cui all'art. 44 citato) non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., atteso che la posizione dei predetti adottanti non ha alcuna consistenza di diritto soggettivo perfetto (rilevando, per converso, l'esclusivo interesse del minore, in funzione del quale soltanto il giudice deve compiere le proprie valutazioni), ed essendo il provvedimento giurisdizionale conseguentemente adottato del tutto privo del (necessario) carattere di decisorietà.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 lett. C CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 all. C art. 7, Legge 04/05/1983 num. 184 all. C art. 8, Legge 04/05/1983 num. 184 all. C art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)