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Sez. U, Sentenza n. 1042 del 25/09/2000 (Rv. 540437 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contributo statale ex art 32 legge n. 219 del 1981 - Posizione del beneficiario - Assenza di valutazione discrezionale - Conseguenze - Diritto soggettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540437-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le posizioni di soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 assurgono al rango di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, qualora non sussistano spazi di discrezionalità riservati alla pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)