diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5604 del 22/05/1995 (Rv. 492375 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Corsi di formazione professionale - Finanziamento - Diritto soggettivo del privato beneficiario - Condizione - Controversie insorte nella fase di esecuzione del rapporto - Devoluzione all'A.G.0..
Stato
decisa il 1995-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492375-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di finanziamento dei corsi di formazione professionale, una volta esaurita la fase precedente all'ammissione al contributo, in cui il privato è titolare di un semplice interesse legittimo, il privato beneficiario acquista un vero e proprio diritto soggettivo di credito nei confronti della pubblica amministrazione che è obbligata a corrispondere la somma indicata nel provvedimento di sovvenzione, con la conseguenza che le controversie insorte nella fase (paritetica) di esecuzione del rapporto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando l'esatto adempimento degli obblighi reciproci e la verifica dei presupposti di esigibilità del credito del privato medesimo, senza incidere né sull'atto amministrativo di sovvenzione, né sul potere discrezionale di concessione del contributo.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)