Sez. U, Sentenza n. 133 del 15/03/1999 (Rv. 524110 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contributo statale - Attribuzione ai consorzi di produttori agricoli - Art. 19 legge n. 364 del 1970 e 10 legge n. 590 del 1981 - Assenza di valutazione discrezionale - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le posizioni di soggetti beneficiari di contributi di pubblico danaro assurgono al rango di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, qualora non sussistano spazi di discrezionalità riservati alla pubblica amministrazione. Consegue che la controversia relativa al contributo statale ai consorzi di produttori agricoli, a norma dell'art. 19 della legge 364 del 1970, come modificato dall'art. 10 della legge n. 590 del 1981, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'attribuzione del contributo consegue direttamente alla previsione di legge, senza che sussista un potere discrezionale da parte dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/05/1970 num. 364 art. 19 CORTE COST., Legge 15/10/1981 num. 590 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)