Sez. 1, Sentenza n. 2837 del 23/03/1987 (Rv. 451954 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE EMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE ANZICHÉ DAL COLLEGIO - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO SOSPESO - DISPENSA DELLE PARTI DALL'ONERE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA - ESTENSIONE DELLA IRRITUALITÀ AL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA EX ART. 297 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE EMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE ANZICHÉ DAL COLLEGIO - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO SOSPESO - DISPENSA DELLE PARTI DALL'ONERE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA - ESTENSIONE DELLA IRRITUALITÀ AL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA EX ART. 297 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Qualora la sospensione necessaria del processo ex artt. 295 cod. proc. civ. sia stata irritualmente disposta dal giudice istruttore, anziché dal collegio, le parti non sono dispensate dall'Onere di presentare istanza per la fissazione dell'udienza ai fini della riassunzione del processo di fatto sospeso; né le ragioni della irritualità della sospensione si comunicano al distinto provvedimento meramente ordinatorio di fissazione immediata o differita della udienza di ulteriore trattazione della causa ex art. 297 cod. proc. civ.. (V 1871/76, mass n 380663).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)