Sez. 2, Sentenza n. 7684 del 19/07/1999 (Rv. 528769 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Adozione da parte del giudice istruttore (non come giudice unico) - Illegittimità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Poiché la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. deve essere disposta dal giudice che deve decidere la causa pregiudicata, competente ad assumere il relativo provvedimento in un giudizio pendente alla data del 30 aprile 1995 innanzi al tribunale (tale essendo anche quello instaurato prima e riassunto dopo davanti al giudice dichiarato competente) è il collegio e non il giudice istruttore con la conseguenza che il provvedimento di sospensione emanato da quest'ultimo è illegittimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)