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Sez. 5, Sentenza n. 33112 del 28/03/2018 Ud. (dep. 17/07/2018) Rv. 273776 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Contumacia - Norma transitoria sopravvenuta - Art.15-bis legge n.118 del 2014 - Applicabilità anche nel caso di conversione della contumacia in assenza - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273776-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

Qualora l'imputato, già contumace, sia stato dichiarato assente nell'intervallo temporale intercorrente tra la modifica dell'art.420-bis cod. proc. pen. apportata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e l'entrata in vigore della norma transitoria di cui all'art.15-bis della suddetta legge (articolo inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 ed in vigore dal 22 agosto 2014), l'ordinanza deve ritenersi priva di efficacia, in quanto il regime transitorio si applica a tutti i procedimenti in corso in cui è stata dichiarata la contumacia, ma non è stata pronunciata la sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente era stata omessa la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado per effetto della conversione della contumacia in assenza, disposta in violazione dell'art.15-bis legge n. 118 del 2014).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis, Legge 11/08/2014 num. 118 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)