Sez. 5, Sentenza n. 57733 del 31/10/2017 Ud. (dep. 28/12/2017) Rv. 271988 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Imputato contumace - Applicabilità della disciplina dell'assenza introdotta con la legge n. 67 del 2014 - Decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge - Sussistenza - Norma transitoria introdotta successivamente - Rilevanza - Esclusione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
La disciplina dell'assenza, che ha sostituito le disposizioni in tema di contumacia, si applica ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, non era stato pronunciato il dispositivo di primo grado, pur se la norma transitoria che dispone in tal senso - l'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014 - è stata inserita con legge successiva (la legge 11 agosto 2014, n.118).
Riferimenti normativi: Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis, Legge 11/08/2014 num. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)