diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8595 del 28/01/2020 Cc. (dep. 03/03/2020) Rv. 278493 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Disciplina transitoria per i procedimenti in corso ex art. 15-bis, comma 2, della legge n. 67 del 2014 - Contumacia dell’imputato non irreperibile dichiarata all’udienza preliminare - Disposizioni previgenti - Applicabilità - Successiva dichiarazione di assenza da parte del giudice del dibattimento - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278493-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

In tema di processo "in absentia", la disciplina transitoria prevista per i procedimenti in corso dall'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, secondo cui seguitano ad osservarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge nel caso in cui l'imputato sia già stato dichiarato contumace e non sia stato emesso nei suoi confronti decreto di irreperibilità, trova applicazione anche qualora la contumacia dell'imputato non irreperibile sia stata dichiarata all'udienza preliminare, a nulla rilevando l'eventuale sua successiva dichiarazione di assenza da parte del giudice del dibattimento, atteso l'affidamento ingenerato nell'imputato in ordine allo statuto di tutela conseguente all'iniziale dichiarazione di contumacia. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che erroneamente era stata omessa la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ad un imputato dichiarato assente alla prima udienza dibattimentale nonostante fosse già stato dichiarato contumace all'udienza preliminare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis, Legge 11/08/2014 num. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)