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Sez. 5, Sentenza n. 34180 del 17/02/2016 Cc. (dep. 03/08/2016) Rv. 267655 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Sospensione del processo per assenza dell'imputato - Processi in corso - Imputato dichiarato contumace prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Applicabilità delle disposizioni introdotte con la legge n. 67 del 2014 - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267655-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni degli artt. 420-bis e quater, introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano ai processi in corso nei quali l'imputato sia già stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, dal momento che gli stessi, ai sensi dell'art. 15-bis della citata legge n. 67 del 2014, continuano ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza, che aveva ritenuto tardivo e quindi inammissibile l'appello proposto dagli imputati, dichiarati contumaci nel processo di primo grado, che avevano dedotto di non aver ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)