Sez. 1, Sentenza n. 10099 del 27/05/1998 Ud. (dep. 25/09/1998) Rv. 211397 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Tempo trascorso in detenzione per titolo sopravvenuto - Computabilità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In materia di misure di prevenzione il tempo trascorso "in vinculis" per sopravvenuto titolo detentivo non può mai computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale, il cui decorso resta sospeso durante l'esecuzione della misura cautelare, sempre che non sia cessata, a seguito della detenzione subita, la pericolosità e non intervenga la revoca ai sensi dell'art. 7, comma secondo, della legge 1423 del 1956.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)