Sez. 1, Sentenza n. 49226 del 21/10/2004 Ud. (dep. 22/12/2004) Rv. 230321 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Detenzione sopravvenuta - Fungibilità con la misura - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In materia di misure di prevenzione, il tempo trascorso "in vinculis" per sopravvenuto titolo detentivo non può mai computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale, la cui decorrenza resta sospesa e riprende a decorrere allo scadere della carcerazione, senza la necessità di una nuova notifica del decreto applicativo.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)