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Sez. 3, Sentenza n. 6512 del 20/03/2014 (Rv. 630703 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Sentenza declinatoria di competenza - Impugnazione - Sospensione del processo - Riassunzione del processo ex art. 50 cod. proc. civ. in pendenza del giudizio impugnatorio - Nullità - Successivo rigetto dell'impugnazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630703-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - EFFETTI

Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza declinatoria della competenza, l'atto di riassunzione ex art. 50 cod. proc. civ. - posto in essere malgrado la pendenza di impugnazione avverso la suddetta decisione - innanzi al giudice indicato come competente è nullo in quanto effettuato durante la sospensione del processo, senza che assuma rilievo la corretta individuazione del giudice davanti al quale è compiuto poiché la successiva conferma di tale designazione da parte della Corte di cassazione non ha efficacia sanante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)