Sez. 3, Sentenza n. 5989 del 12/11/1981 (Rv. 416774 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - DANNO CAGIONATO A TERZI A SEGUITO DI EVENTI CONCERNENTI L'IMMOBILE LOCATO - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE - ESONERO - PROVA DEL CASO FORTUITO - NECESSITÀ.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - DANNO CAGIONATO A TERZI A SEGUITO DI EVENTI CONCERNENTI L'IMMOBILE LOCATO - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE - ESONERO - PROVA DEL CASO FORTUITO - NECESSITÀ.*
Sul conduttore - il quale, avendo la disponibilità ed il potere di fatto sull'immobile oggetto della locazione, anche se vi svolga attività produttive attraverso una società a responsabilità limitata di cui sia socio, è considerato custode di esso anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ. - grava la presunzione iuris tantum di colpa posta da tale norma, con il conseguente Onere di provare che il danno cagionato a terzi a seguito di accadimenti concernenti l'immobile locato (nella specie, incendio) sia derivato esclusivamente da caso fortuito. (V 98/80, mass n 403477; (V 221/76, mass n 378881).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)