Sez. 3, Sentenza n. 221 del 23/01/1976 (Rv. 378881 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - COSE IN LOCAZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - COSE IN LOCAZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE.*
La locazione determina il passaggio al conduttore, che ne e costituito detentore, della custodia dell'immobile locato e delle sue pertinenze. Pertanto, una responsabilita ai sensi dell'art 2051 cod civ, per il danno cagionato dalla cosa in custodia, e ipotizzabile a carico del conduttore e non gia del locatore. (Conf 2969/71, mass n 354235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)