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Sez. 3, Sentenza n. 221 del 23/01/1976 (Rv. 378881 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - COSE IN LOCAZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1976-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378881-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - COSE IN LOCAZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE.*

La locazione determina il passaggio al conduttore, che ne e costituito detentore, della custodia dell'immobile locato e delle sue pertinenze. Pertanto, una responsabilita ai sensi dell'art 2051 cod civ, per il danno cagionato dalla cosa in custodia, e ipotizzabile a carico del conduttore e non gia del locatore. (Conf 2969/71, mass n 354235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)