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Sez. L, Sentenza n. 681 del 03/02/1989 (Rv. 461740 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - DIRIGENTI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461740-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - DIRIGENTI - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La disciplina sui licenziamenti individuali dettata dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 non si applica ai dirigenti, per l'esclusione contenuta nell'art. 10 della stessa legge, e tale esclusione non è venuta meno con l'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), non sussistendo incompatibilità, e quindi abrogazione tacita od implicita, tra il citato art. 10 della legge n. 604 del 1966 e gli artt. 18 e 35 dello statuto dei lavoratori. Pertanto, il licenziamento dei dirigenti rimane disciplinato esclusivamente dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ., oltre che dai contratti collettivi applicabili, non essendo ad esso estensibili, in particolare, neppure le garanzie procedurali previste dai primi tre commi dell'art. 7 del citato statuto, attesa anche l'irrilevanza, a tal fine, della parziale incostituzionalità pronunciatane dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 1982. (Conf 7169/87, mass n 455310).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Preleggi art. 15, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)