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Sez. 1, Sentenza n. 1118 del 11/02/1985 (Rv. 439244 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL TRIBUNALE - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DI CONTRIBUTI CONSORTILI IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439244-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL TRIBUNALE - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DI CONTRIBUTI CONSORTILI IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA - ESCLUSIONE.*

Le cause in materia di imposte e tasse, che, a norma dell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., sono devolute alla Competenza esclusiva del tribunale, sono quelle che insorgono tra la amministrazione finanziaria ed il contribuente e nelle quali il rapporto tributario venga dedotto come oggetto specifico della pretesa; da esse, pertanto, esula quella concernente l'obbligazione di pagamento di contributi consortili in favore del consorzio di bonifica. (V 662/79, mass n 396823; (V 2621/75, mass n 376582).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 864, Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)