Sez. U, Sentenza n. 2621 del 05/07/1975 (Rv. 376582 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - CONTROVERSIA SULLA PIGNORABILITA DEI BENI MOBILI ASSOGGETTATI ALL'ESECUZIONE FISCALE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - CONFIGURABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - CONTROVERSIA SULLA PIGNORABILITA DEI BENI MOBILI ASSOGGETTATI ALL'ESECUZIONE FISCALE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - CONFIGURABILITA.*
Sono cause tributarie, devolute in primo grado alla Competenza per materia del tribunale del luogo ove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello stato nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato il tributo, tutte le controversie insorte fra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente in Sede sia di cognizione che di esecuzione, nelle quali il rapporto tributario venga dedotto come oggetto specifico della pretesa, essendo irrilevante che la contestazione riguardi l'esistenza, l'esigibilita o la misura del tributo, ovvero la regolarita formale del procedimento esecutivo.Ha, pertanto, natura tributaria ed appartiene alla Competenza del tribunale, individuato secondo i suindicati criteri, la causa in cui si controverta sulla pignorabilita dei beni mobili assoggettati all'esecuzione fiscale, trattandosi di controversia che, sebbene involga problemi di diritto comune, riguarda pur sempre finalisticamente la pretesa della pa alla riscossione del tributo. (V 3362/73, mass n 367280; 3431/72, mass n 361294; (V 1543/69, mass n 340403).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)