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Sez. 3, Sentenza n. 1581 del 01/06/1974 (Rv. 369752 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - VALIDITA - ACCERTAMENTO - RICEVUTA DI RITORNO - INDISPENSABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE CORREDATO DELLA SOLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE E NON ANCHE DI QUELLA DI RITORNO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369752-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - VALIDITA - ACCERTAMENTO - RICEVUTA DI RITORNO - INDISPENSABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE CORREDATO DELLA SOLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE E NON ANCHE DI QUELLA DI RITORNO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

Per stabilire l'esistenza e la tempestivita della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale, occorre riferirsi alla ricevuta di ritorno, perche soltanto tale documento e idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui e avvenuta e della persona cui il piego e stato consegnato. Conseguentemente, quando al ricorso per Cassazione, affidato al servizio postale per la notificazione, venga allegata la sola ricevuta di spedizione e non anche la ricevuta di ritorno, il ricorso stesso, salvo che la controparte si sia costituita senza eccepire l'avvenuto decorso del termine per notificare l'impugnazione, dev'essere dichiarato inammissibile. (V 3338'73, mass n 367237).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 5, Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)