Sez. 3, Sentenza n. 5315 del 19/09/1980 (Rv. 409178 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - DATA DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA RICEVUTA DI RITORNO - CARATTERE ESCLUSIVO - ALLEGAZIONE AL RICORSO DELLA SOLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - DATA DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA RICEVUTA DI RITORNO - CARATTERE ESCLUSIVO - ALLEGAZIONE AL RICORSO DELLA SOLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - LIMITI.*
Per stabilire l'esistenza e la tempestivita della notificazione di un atto giudiziario eseguito per mezzo del servizio postale occorre riferirsi alla ricevuta di ritorno, perche soltanto tale documento e idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui e avvenuta e della persona cui il piego e stato consegnato. Conseguentemente, quando al ricorso per Cassazione, affidato al servizio postale per la notificazione, venga allegata la sola ricevuta di spedizione e non anche la ricevuta di ritorno, il ricorso stesso, salvo che la controparte si sia costituita senza eccepire l'avvenuto decorso del termine per notificare l'impugnazione, dev'essere dichiarato inammissibile. (Conf 1471/79, mass n 397805; (Conf 254/78, mass n 389545; (Conf 1581/74, mass n 369752).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)