Sez. 5, Sentenza n. 7236 del 12/05/2003 (Rv. 562903 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Detrazione, dall'importo del rimborso, delle somme previste dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998 - Interessi - Misura stabilita nell'art. 11 citato - Contrasto di detta norma con la disciplina comunitaria - Sussistenza - Conseguente disapplicazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, è illegittima la detrazione, dall'importo spettante come rimborso, delle somme previste per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, per gli anni dal 1985 al 1992, dall'art. 11, comma primo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale norma, infatti, si pone in contrasto con la disciplina comunitaria (come interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C - 216/99 e C - 222/99) dettata dagli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, con conseguente obbligo di disapplicazione, atteso che essa si risolve nella previsione di una vera e propria tassa, in quanto l'importo relativo è del tutto avulso dal costo del servizio e, soprattutto, in quanto l'obbligo del pagamento prescinde del tutto dalla concreta prestazione di un servizio e non tiene affatto conto - come richiesto dalla citata normativa comunitaria - di altri diritti a suo tempo versati, intesi anch'essi a retribuire lo stesso servizio fornito. Inoltre, anche la misura del tasso degli interessi sulle somme dovute in restituzione, stabilita nel 2, 50 per cento dal comma terzo del medesimo art. 11 della legge n. 448 del 1998 (che richiama il tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge) e decorrente dalla data di presentazione dell'istanza, è contraria alla normativa comunitaria sopra richiamata, essendo meno favorevole per il contribuente sia rispetto alla misura degli interessi stabilita dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, in materia di rimborso di somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari, sia rispetto a quella fissata, in via generale, dall'art. 1284 cod. civ. per le ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo tra privati.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 12, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)