Sez. 2, Sentenza n. 4108 del 10/07/1985 (Rv. 441632 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - ESECUZIONE DI UNA COSTRUZIONE IN VIOLAZIONE DI NORME EDILIZIE - CONSEGUENTE RIDUZIONE PER IL VICINO DELLA POSSIBILITÀ DI SFRUTTAMENTO EDIFICATORIO PER SOPRAVVENIENZA DI UN NUOVO STRUMENTO URBANISTICO - DANNO COSTITUITO DALLA RIDOTTA POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA - RISARCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - ESECUZIONE DI UNA COSTRUZIONE IN VIOLAZIONE DI NORME EDILIZIE - CONSEGUENTE RIDUZIONE PER IL VICINO DELLA POSSIBILITÀ DI SFRUTTAMENTO EDIFICATORIO PER SOPRAVVENIENZA DI UN NUOVO STRUMENTO URBANISTICO - DANNO COSTITUITO DALLA RIDOTTA POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA - RISARCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui l'esecuzione di una costruzione in violazione di norme edilizie comporti per il vicino una riduzione della possibilità di sfruttamento edificatorio del proprio terreno soltanto a seguito dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico, statuente indici di edificabilità diversi da quelli vigenti all'epoca di detto illecito, il danno costituito dalla ridotta possibilità di utilizzazione edificatoria, il quale è da considerare futuro con riguardo al tempo dell'esecuzione della costruzione illegittima, non è risarcibile, in quanto la risarcibilità del danno futuro presuppone che questo sia certo - cioè fondato non su una pura e semplice eventualità ma su una situazione obiettiva ed inevitabile che tragga origine da una causa efficiente già in atto - ed in quanto la indicata diminuzione di edificabilità deve ritenersi esulante dalla serie delle conseguenze normali dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale. (V 1853/74, mass n 370069; (V 420/71, mass n 350023; (V 3597/68, mass n 336839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)