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Sez. 4, Sentenza n. 1425 del 09/12/1985 Ud. (dep. 12/02/1986) Rv. 171899 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SANZIONE SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689) (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171899-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SANZIONE SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689) (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*

In caso di dichiarazione di Estinzione del reato ai sensi dello art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (cosiddetto patteggiamento) non può essere concessa la sospensione condizionale della pena perché questa ha per suo presupposto una sentenza di condanna (e tale non è quella emessa ai sensi dell'art. 77 citato), per l'incompatibilità tra l'immediata Estinzione del reato dichiarata ai sensi dell'art. 77 e l'Estinzione, successiva ed eventuale, prevista dall'art. 163 cod. proc. pen. e per l'intrinseca inconciliabilità tra la natura, le finalità e la disciplina del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena. (Conf mass n 171221; (Conf mass n 170116; (Conf mass n 169801).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)