Sez. L, Sentenza n. 12474 del 25/08/2003 (Rv. 566248 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Inquadramento - Operazioni necessarie - Individuazione dei criteri generali e astratti delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto - Accertamento delle mansioni effettivamente svolte - Comparazione con la disciplina collettiva del rapporto - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie in materia dell'inquadramento del personale FFSS.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE
Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e il raffronto dei risultati di tali due indagini, restando l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione (come le altre due fasi del predetto iter logico - giuridico dell'inquadramento), anche per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito si fosse attenuto a questi principi, avendo individuato le mansioni effettivamente svolte da un dipendente delle Ferrovie dello Stato, e quindi interpretato la disciplina collettiva sugli elementi caratterizzanti le aree nelle quali è stato ripartito il personale delle ferrovie, individuando in particolare la differenza tra le varie aree nella progressiva crescita d'importanza dei compiti di coordinamento e nella crescente autonomia dell'attività, che da meramente esecutiva diviene operativa e infine decisoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)