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Sez. 5, Sentenza n. 1691 del 14/09/2016 Ud. (dep. 13/01/2017) Rv. 269529 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma sentenza di assoluzione - Diverso apprezzamento di prova dichiarativa decisiva - Rinnovazione dibattimentale - Dichiarazione di perito e di consulente tecnico - Prova dichiarativa decisiva - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269529-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In caso di riforma in appello della sentenza di assoluzione, non sussiste l'obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione dibattimentale della dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico, non trattandosi di una prova dichiarativa decisiva assimilabile a quella del testimone.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)